Ufficio Servizi Demografici

Responsabile: Angelo Procopio

 

Telefono: 0967.533254

 

Cellulare:

 

Fax: 0967.533254

 

Email: protocollo@comune.sansostene.cz.it

 

PEC: prot.sansostene@asmepec.it

 

ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

Ai sensi dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è stata istituita, presso il Ministero dell'Interno, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati anagrafica nazionale nella quale confluiranno tutte le anagrafi comunali, con l’obiettivo di subentrare anche all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Con il superamento dell’attuale frammentazione dei sistemi demografici e delle banche dati in uso a livello locale, sarà così possibile disporre di una banca dati e di un sistema centralizzato in grado di garantire lo scambio informativo tra i Comuni, nell’ottica della semplificazione dei processi amministrativi, una maggiore efficienza nei servizi della Pubblica Amministrazione, assicurando certezza, qualità, univocità e fruibilità del dato da parte dei soggetti pubblici, nonché l’allineamento delle basi dati locali e l’integrazione con basi dati di interesse nazionale, garantendo il censimento continuo e la disponibilità di servizi anagrafici centralizzati per pubblici servizi. Per promuovere l'entrata a regime dell'ANPR, il Ministro per la Pubblica Amministrazione tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, per i Comuni subentrati ha messo a disposizione dell'intervento progettuale una dotazione di risorse, con il cofinanziamento dell'Unione Europea, PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020" - FSE.
Il Comune di San Sostene, essendo subentrato in ANPR ed avendo fatto richiesta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, ha ricevuto un contributo di  1.500,00 €, ed ora è obbligato a dare evidenza al pubblico, attraverso il proprio sito istituzionale, del sostegno ricevuto dai fondi, pubblicando la sequenza degli emblemi istituzionali previsti. A tal fine, nella comunicazione, si evidenzia il contributo finanziario ricevuto dall'Unione attraverso la pubblicazione della sequenza degli emblemi istituzionali e dell'apposita dicitura. (San Sostene, 03.05.2021).

 

L'Ufficio dei Servizi Demografici svolge i seguenti compiti:

- ANAGRAFE: si occupa dei cambi di residenza tra diversi Comuni (iscrizioni e cancellazioni) e dei cambi di abitazione all'interno dello stesso Comune. La dichiarazione và resa dal cittadino maggiorenne e vale per l'intero nucleo familiare, presentando un titolo idoneo per l'occupazione dell'alloggio (rogito notarile, contratto di affitto, comodato d'uso gratuito o altro), la carta d'identità, la patente e il libretto di motoveicoli e autoveicoli intestati.
In seguito alle variazioni anagrafiche di cui sopra è necessario, inoltre, regolarizzare presso l'Ufficio Tributi, se non ancora fatto, la posizione tributaria per i Rifiuti Solidi Urbani e l'Utenza Idrica mediante idonea documentazione (rogito notarile, visure catastali, contratto di affitto, numero contatore acqua e relativo consumo al momento della dichiarazione, ecc...). I cambi ri residenza e di abitazione sono sottoposti ad accertamento tramite la Polizia Municipale. Il procedimento dovrà concludersi entro 45 giorni dalla richiesta.

- STATO CIVILE: si occupa della tenuta dei registri di Cittadinanza, Nascita, Matrimonio, Unioni Civili e Morte; è l'Ufficio al quale vanno rese le dichiarazioni dirette da parte dei cittadini o trasmessi, per la registrazione, gli atti formati da altri Uffici che comportano cambiamenti di stato nella sfera giuridica delle persone.

- ELETTORALE: si occupa della tenuta e l'aggiornamento continuo delle liste elettorali, del rilascio della tessera elettorale e dell'organizzazione nel Comune delle elezioni ogni qualvolta queste vengono indette.

- LEVA  MILITARE: si occupa della formazione delle liste di leva da trasmettere al Distretto Militare; il servizio militare, obbligatorio fino alla classe 1985, attualmente è sospeso non abolito.

- CARTA D'IDENTITA': si occupa del rilascio della carta d'identità a tutti i cittadini. Si ricorda che la validità della carta è fissata, attualmente, in anni 10 per i cittadini maggiorenni, in anni 3 per i minori di età da 0 a 3 anni, in anni 5 per i minori di età da 3 a 18 anni. Il rilascio della carta d'identità cartacea è possibile solo in caso di effettive esigenze dovute a malattia, viaggio, cittadini AIRE o partecipazione a concorsi o gare ed è necessario presentare:

- 2 foto tessera, uguali e recenti (ultimi sei mesi);

- la ricevuta del versamento di €. 5,16 per nuovo rilascio o rilascio alla scadenza prevista, di €. 10,33 per rilascio duplicato per smarrimento, furto, deterioramento (in seguito a smarrimento o furto allegare la denuncia fatta alla Stazione dei Carabinieri) su C/C postale n. 12406880;

- restituzione della vecchia carta d'identità.

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA: dal 2 maggio 2018 l'Ufficio rilascia la C.I.E. (Carta d'Identità Elettronica), obbligatoria, che mantiene la stessa validità di quella cartacea. E' necessario presentare:

- 1 foto tessera recente (ultimi sei mesi);

- la carta d'identità scaduta;

- la ricevuta del versamento di €. 22,21. In caso di duplicato per smarrimento, furto, deterioramento (in seguito a smarrimento o furto allegare la denuncia fatta alla Stazione dei Carabinieri) il versmanto è di €. 27,63;

- rilevazione delle impronte digitali (solo per i cittadini di età uguale o superiore ai 12 anni).

La CIE viene rilasciata negli Uffici del Capoluogo e della Delegazione; è opportuno telefonare al n. 0967.533254 per prendere appuntamento.

- AUTENTICA DI FIRME: si occupa delle autentiche di firma che servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale appositamente incaricato dal Sindaco. Le competenze del funzionario incaricato in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi espressamente previsti dalla legge; il funzionario non può intervenire in maniera generalizzata.

L'autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ulteriori norme speciali, per:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerenti fatti, stati, qualità dei quali il richiedente è a diretta conoscenza o istanze rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi;

- domande a soggetti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi);

- passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell'art. 7 della Legge 248/2006;

 - nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale (ai sensi dell'art. 39 del Codice di procedura penale);

- consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (ai sensi dell'art. 31 della Legge 184/1983);

- le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di valutazione, ai sensi del D.P.R. n. 169 dell'8/7/2005).

Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:

 

- dichiarazioni d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe, consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco: in questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio.

- Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.

Si ricorda che se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. In questo caso è possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via fax o posta, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido.

Costo del procedimento:

Autentiche in bollo: € 16,00 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria
Autentiche in carta semplice: € 0,26 per diritti di segreteria esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede specifica esenzione dall'imposta di bollo (es.: autentica di firma per delega ritiro pensione di invalidità).
Autentica di firma esente da bollo e da diritti di segreteria: esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione.

E' necessaria la presenza della persona interessata, in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento, in corso di validità.
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore.
Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina.
Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".
Per i cittadini che per gravi motivi sono impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello, ma sono capaci di intendere e volere, l'ufficio Anagrafe può inviare un incaricato a domicilio, su appuntamento, presso l'abitazione o la casa di riposo, situati all'interno del territorio comunale di competenza.
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dal competente ufficio della Prefettura
.

approfondimenti:

 Riferimenti normativi: - D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972 n. 642
- Legge 4/5/1983 n. 184
- Legge n. 248/2006, art. 7
- D.P.R. 8/7/2005 n. 169

- AUTENTICA DI COPIA: Le autentiche di copia servono a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge.
La copia del documento, oltre che dall'Ufficio Anagrafe, può anche essere autenticata:
- dal funzionario addetto a ricevere la documentazione nell'ambito del procedimento in corso;
- dal funzionario che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale;
- dal notaio;
- dal segretario generale comunale;
- dal cancelliere del Tribunale.

In alternativa all'autentica di copia del documento (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000), l'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta che la copia è conforme all'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), solo se riguarda:
- la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
- la copia di una pubblicazione;
- titoli di studio e di servizio;
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Si ricorda che se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è da presentare a una Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici, la dichiarazione è firmata dall'interessato direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure è firmata e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Queste dichiarazioni, se prodotte a privati, necessitano di autentica di firma.

Costo del procedimento:

Autentiche in bollo:
- documento in formato A4 fino a 4 facciate/fogli: € 16,00 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria per documento;
- documento in formato A4 con più di 4 fogli o facciate: € 16,00 per marca da bollo (ogni 4 fogli/facciate) + un solo diritto di segreteria di € 0,52 per documento.
Autentiche in carta semplice:
esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede specifica esenzione dall'imposta di bollo e che viene evidenziata sul documento: € 0,26 per diritti di segreteria.
Autentica di documenti esenti da bollo e da diritti di segreteria: esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione.

E' necessario presentarsi con il documento originale, le relative fotocopie da autenticare e un documento di riconoscimento in corso di validità della persona che si presenta allo sportello.

L'autenticazione può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza.
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione di conformità dell'originale fatta dall'ufficio Anagrafe del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dal competente ufficio della Prefettura.

Comune di San Sostene (CZ) - Via G. Marconi 6 - 88060 -

Tel./Fax 0967.533254 - PEC: prot.sansostene@asmepec.it  -  E-mail: protocollo@comune.sansostene.cz.it

P. IVA 00342150794
 

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